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Registrare una conversazione audio o un video

Registrare una conversazione audio o un video tra persone presenti in un ambiente costituisce un reato, è legale?

Registrare una conversazione audio o un video tra persone presenti in un ambiente costituisce un reato, è legale?

In questo articolo faremo un po’ di chiarezza. Al giorno d’oggi registrare audio mediante microregistratori audio, registrare video con microcamere nascoste, intercettare audio mediante software per cellulari spia, microspie gsm o microspie ambientali è molto semplice ed accessibile a tutti.  Queste attività di registrazione audio, video potranno essere utilizzate come prova legale durante lo svolgimento di un processo? Molti ci chiedono microregistratori audio e microcamere nascoste per registrare… ma cosa registra l’utente tipo? E’ una usanza ormai consolidata registrare audio e registrare video o registrare le conversazioni audio del cellulare per formare un archivio per poi poter far valere i propri diritti in sede processuale. Ma come vanno collocate le registrazioni nella legge Italiana?

Bisogna intanto dire che registrazioni audio e registrazioni video non sono in alcun modo da accomunarsi alla“intercettazioni”. Quindi una registrazione audio o video effettuata da un privato è diversa da un intercettazione disposta da un magistrato. Le registrazioni audio e video effettuate da privati contrappone due figure, chi registra è consapevole e chi viene registrato è ignaro.

Allora possiamo affermare con dati oggettivi che la registrazione è lecita quando non avviene fra le mura della dimora privata della persona registrata ignara della registrazione. Se la registrazione della persona avviene nell’abitazione privata a sua insaputa costituisce reato secondo l’art. 615 bis cod. pen.: illecita interferenza nell’altrui vita privata. Ma se alla registrazione partecipa anche la persona che registra il reato non si configura in quanto costituisce l’acquisizione di documentazione lecita di quanto ascoltato e quindi detto verbalmente dalla persona registrata.

Cosa diversa è se ad effettuare la registrazione è una persona terza oppure non è presente alla conversazione audio, in questo caso la registrazione è illegittima

Le registrazioni sono lecite secondo la Corte di Cassazione (sentenza n. 18908 del 13.05.2011) quando sono effettuate all’interno dell’autovettura, in casa, ufficio, in un’area pubblica oppure all’interno di un locale pubblico in quanto non si lede la privacy altrui per il principio che “chi dialoga accetta il rischio che la conversazione sia registrata”

Cosa diversa è la pubblicazione, divulgazione della registrazione audio o video che sia. Infatti la divulgazione di registrazioni audio o video non può avvenire senza regole precise contrarie all’ art. 167 d.lgs. n. 196/2003 sulla privacy.

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