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Normativa sulla violazione e abuso della privacy di terze persone

Normativa sulla violazione e abuso della privacy di terze persone

Cosa dice la legge…

 Quante volte vi sarà capitato di ascoltare la TV e vedere un servizio che parla di intercettazioni telefoniche eseguite da parte delle forze dell’ordine, oppure sempre intercettazioni ma non autorizzate e messe in atto per ricattare le persone. E chissà quante volte vi sarà balenata per la mente l’immagine dell’agente segreto (ad esempio James Bond) che spia i propri nemici grazie a gadget tecnologici ed un po’ di sana immaginazione cinematografica. Ora però questi “sogni” possono diventare realtà, grazie ad un software che si può trovare presso  negozi qualificati.

 Naturalmente non è così semplice: in realtà intercettare telefonicamente una persona, oppure sbirciare nelle telefonate ricevute o ancora poter avere accesso agli SMS inviati e ricevuti è la punta dell'iceberg, il problema sta nel fatto che a livello legale queste attività sono vietate, a meno che non si faccia parte delle forze dell’ordine o di organi costituiti per l’occasione e soprattutto non si abbia un’autorizzazione da chi sta facendo le indagini. Lo stesso garante della privacy il dott. Francesco Pizzetti il 5 maggio del 2009 ha rilasciato un intervista nella rubrica del TG2 costume e società dove ribadisce che la vendita di questi software cellulari spia e spyphone è legale ma l'utilizzo NO in quanto potrebbero essere utilizzare per intercettare, spiare, chiamate, conversazioni, sms, l'organo competente sta legiferando in merito per mettere ordine e chiarezza nel settore dei cellulari spia.

 Quando poi si parla di intercettazioni telefoniche, inevitabilmente si va a toccare un altro tasto dolente che è quello della privacy, quindi non solo si commette un reato penale (visto che in materia si parla di codice di procedura penale) ma si va anche ad intaccare quella che è la privacy di ogni singolo cittadino. Ma cosa succede se a fare questo genere di iniziativa è il singolo cittadino? Succede che se si viene scoperti si rischia grosso: infatti che si va ad esaminare la normativa vigente (o in ogni caso ad esaminare alcuni suoi articoli), si nota subito che il tutto è tutelato da ferree leggi e che quindi non è consentito a nessun cittadino intercettare alcuno, neanche se questi è il proprio figlio o la propria consorte.

Detto questo, per completezza di racconto chi fosse interessato ad approfondire di più in materia legale (visto il software di cui parliamo nel sito dobbiamo andare con i piedi di piombo) potrebbe andare a spulciare questi riferimenti legali: “…articoli 2 e 15 della Costituzione, l’art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, gli artt. 55, 124, 267, 269, 326 e 327 del codice di procedura penale, gli artt. 2043 e 2050 del codice civile e gli artt. 11 e 15 del codice sul trattamento dei dati personali (d.lg.vo 196/2003), in più le intercettazioni contrastano con l’univoca e consolidata giurisprudenza internazionale…” (fonte sito “Ordine degli Avvocati di Taranto“, documento redatto dal Dott. Massimo Brandimante).

I software  sono stati creati da programmatori appunto per la sicurezza nostra e di chi ci sta accanto (o almeno è questo che hanno dichiarato), e ci permette di sapere ad esempio la posizione esatta di un nostro figlio (grazie al GPS installato su alcuni terminali in commercio), utilizzare l’ascolto ambientale nel caso qualcuno sia in pericolo (o trasformare il cellulare in un guardiano a distanza, in modo da sapere le condizioni del nostro piccolino), o ancora rintracciare il nostro cellulare nel caso questi sia stato smarrito o peggio ancora rubato da un malintenzionato. Queste sono solo alcune delle attività che potremo fare utilizzando il software sul terminale. Passo adesso alla descrizione vera e propria delle note legali che sono sempre in continuo aggiornamento

 

Art. 614.

Violazione di domicilio

Chiunque si introduce nell'abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi s'introduce clandestinamente o con inganno, è punito con la reclusione fino a tre anni. Alla stessa pena soggiace chi si trattiene nei detti luoghi contro l'espressa volontà di chi ha diritto di escluderlo, ovvero vi si trattiene clandestinamente o con inganno. Il delitto è punibile a querela della persona offesa. La pena è da uno a cinque anni, e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso con violenza sulle cose, o alle persone, ovvero se il colpevole è palesemente armato.

Art. 615 bis.

Interferenze illecite nella vita privata

Chiunque, mediante l'uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell'articolo 614, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Alla stessa pena soggiace, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi rivela o diffonde mediante qualsiasi mezzo d'informazione al pubblico le notizie o le immagini, ottenute nei modi indicati nella prima parte di questo articolo. I delitti sono punibili a querela della persona offesa; tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione d'investigatore privato.

Art. 617

Cognizione, interruzione o impedimento illeciti di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche

Chiunque, fraudolentemente prende cognizione di una comunicazione o di una conversazione, telefoniche o telegrafiche, tra altre persone o comunque a lui non dirette, ovvero le interrompe o le impedisce è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni o delle conversazioni indicate nella prima parte di questo articolo. I delitti sono punibili a querela della persona offesa; tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso in danno di un pubblico ufficiale o di un incaricato di un pubblico servizio nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione d'investigatore privato.

Art. 617-bis

Installazione di apparecchiature atte ad intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche

  1 Chiunque, fuori dei casi consentiti dalla legge, installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti al fine di intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche tra altre persone è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

  2 La pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato .

Quindi, a meno che non venga utilizzato solo sulla nostra utenza (molti di noi hanno più di un cellulare), si corre il rischio di andare incontro a pene severe che possono comportare ammende pecuniarie o peggio ancora il carcere.

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