Ritorna a braccialetto elettronico rfid
Argomento sempre in primo piano da decenni è il sovraffolamento delle carceri. Il problema è stato affrontato da diversi Governi, molti dei quali hanno dato il solo risultato di grossa perdita di denaro pubblico. I nuovi governi e movimenti invece, dovrebbero prendere in considerazione soluzioni più accessibili e di facile attuazione che non abbiano il solo scopo di riempire le casse delle solite lobby ma che invece diano una risposta reale al problema che ha già condannato l'Italia in sede Europea. La soluzione è il nostro braccialetto elettronico rfid
Una soluzione svuota carceri potrebbe arrivare dall'uso dei nostri , infallibile strumento per monitorare condannati a cui sono stati concessi gli arresti domiciliari o detenuti in carcere che hanno richiesto la conversione in arresti domiciliari.
Negli anni passati, si sono gia viste altre soluzioni che hanno promesso di poter monitorare i detenuti domiciliari grazie ad un servizio offerto da una compagnia di rete fissa e dei braccialetti elettronici, soluzione che è costata al contribuente svariati miliardi di euro e che non è stata nemmeno usata se non per casi sporadici per la difficoltà di attuazione della procedura stessa.
La nostra soluzione offre invece il raggiungimento dello stesso scopo ma a costi notevolmente inferiori, infatti questa tecnologia non necessita di collaborazioni con ditte telefoniche esterne etc.
Codice di Procedura Penale
Art. 275-bis (Particolari modalità di controllo)
1) Nel disporre la misura degli arresti domiciliari anche in sostituzione della custodia cautelare in carcere, il giudice, se lo ritiene necessario in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto, prescrive procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, quando ne abbia accertato la disponibilità da parte della polizia giudiziaria. Con lo stesso provvedimento il giudice prevede l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere qualora l'imputato neghi il consenso all'adozione dei mezzi e strumenti anzidetti.
2) L'imputato accetta i mezzi e gli strumenti di controllo di cui al comma 1 ovvero nega il consenso all'applicazione di essi, con dichiarazione espressa resa all'ufficiale o all'agente incaricato di eseguire l'ordinanza che ha disposto la misura.
La dichiarazione è trasmessa al giudice che ha emesso l'ordinanza e al pubblico ministero, insieme con il verbale previsto dall'articolo 293, comma 1.
3) L'imputato che ha accettato l'applicazione dei mezzi e strumenti di cui al comma 1 è tenuto ad agevolare le procedure di istallazione e ad osservare le altre prescrizioni impostegli. (1)
(1) Articolo introdotto dall'art.16 comma 2 del D.L. 24 novembre 2000, n.341, convertito, con modificazioni, nella L. 19 gennaio 2001, n. 4, in G.U. n°16 del 20 gennaio 2001.
Argomento sempre in primo piano da decenni è il sovraffolamento delle carceri. Il problema è stato affrontato da diversi Governi, molti dei quali hanno dato il solo risultato di grossa perdita di denaro pubblico. I nuovi governi e movimenti invece, dovrebbero prendere in considerazione soluzioni più accessibili e di facile attuazione che non abbiano il solo scopo di riempire le casse delle solite lobby ma che invece diano una risposta reale al problema che ha già condannato l'Italia in sede Europea. La soluzione è il nostro braccialetto elettronico rfid
Una soluzione svuota carceri potrebbe arrivare dall'uso dei nostri , infallibile strumento per monitorare condannati a cui sono stati concessi gli arresti domiciliari o detenuti in carcere che hanno richiesto la conversione in arresti domiciliari.
Negli anni passati, si sono gia viste altre soluzioni che hanno promesso di poter monitorare i detenuti domiciliari grazie ad un servizio offerto da una compagnia di rete fissa e dei braccialetti elettronici, soluzione che è costata al contribuente svariati miliardi di euro e che non è stata nemmeno usata se non per casi sporadici per la difficoltà di attuazione della procedura stessa.
La nostra soluzione offre invece il raggiungimento dello stesso scopo ma a costi notevolmente inferiori, infatti questa tecnologia non necessita di collaborazioni con ditte telefoniche esterne etc.
Codice di Procedura Penale
Art. 275-bis (Particolari modalità di controllo)
1) Nel disporre la misura degli arresti domiciliari anche in sostituzione della custodia cautelare in carcere, il giudice, se lo ritiene necessario in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto, prescrive procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, quando ne abbia accertato la disponibilità da parte della polizia giudiziaria. Con lo stesso provvedimento il giudice prevede l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere qualora l'imputato neghi il consenso all'adozione dei mezzi e strumenti anzidetti.
2) L'imputato accetta i mezzi e gli strumenti di controllo di cui al comma 1 ovvero nega il consenso all'applicazione di essi, con dichiarazione espressa resa all'ufficiale o all'agente incaricato di eseguire l'ordinanza che ha disposto la misura.
La dichiarazione è trasmessa al giudice che ha emesso l'ordinanza e al pubblico ministero, insieme con il verbale previsto dall'articolo 293, comma 1.
3) L'imputato che ha accettato l'applicazione dei mezzi e strumenti di cui al comma 1 è tenuto ad agevolare le procedure di istallazione e ad osservare le altre prescrizioni impostegli. (1)
(1) Articolo introdotto dall'art.16 comma 2 del D.L. 24 novembre 2000, n.341, convertito, con modificazioni, nella L. 19 gennaio 2001, n. 4, in G.U. n°16 del 20 gennaio 2001.
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