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Lo si evince da una sentenza con cui la prima sezione civile della Cassazione ha confermato la decisione della Corte d’Appello di Ancona, che aveva rigettato la domanda, avanzata da una donna, di annullamento del suo matrimonio, perchè costretta con violenza e prevaricazione da parte del coniuge ad avere continuamente rapporti anali, con "sporadiche copule naturali". Pubblicità SPYPROJECT, sistemi intercettazione: Software per cellulari spia, microregistratori audio, microspie, telecamere nascoste. Tendenze sconosciute - La donna, chiedeva che le nozze fossero dichiarate nulle, sulla base dell’articolo 122 del Codice Civile, sottolineando di non aver avuto, con il marito, una "vita sessuale comune" prima del matrimonio, e che, se avesse conosciuto le "tendenze sessuali" di lui in precedenza, avrebbe rifiutato ogni ipotesi di nozze. La Corte d’Appello di Ancona aveva però detto no all’annullamento, sostenendo che non fosse stata provata una "forma di devianza" nel comportamento dell’uomo, e la Suprema Corte ha condiviso tali conclusioni. Normale vita sessuale... - "L'anomalia o deviazione - si legge nella sentenza numero 3407 depositata martedì 12 febbraio - deve costituire un impedimento oggettivo e non superabile allo svolgimento della vita sessuale". La Giurisprudenza, ad esempio, in relazione all’annullamento di un matrimonio, ha sottoposto a "revisione critica", ricordano gli alti giudici, anche l’ipotesi della 'impotentia generandi', in relazione alla "possibilità di ricorrere a terapie o a tecniche di procreazione medicalmente assistita", mentre sono state riconosciute come "oggettivamente rilevanti", ai fini dell’annullamento, la "condizione di 'impotentia coeundi' permanente al coniuge o il suo transessualismo". Nessuna anomalia - Nel caso in esame, si legge ancora nella sentenza, i giudici del merito non hanno riscontrato l'esistenza, nel marito, di una "anomalia o deviazione sessuale", ritenendo che alla base dell’impedimento di una normale vita sessuale tra i coniugi vi fosse "non una sua particolare fisionomia sessuale, ma la sua incapacità psicologica - sottolineano gli Ermellini - di concepire i rapporti sessuali con la moglie in termini di condivisione del piacere erotico e della affettività". Niente annullamento - Secondo la Cassazione, "l'impossibilità di pervenire a quell'accordo e rispetto reciproco che costituisce il presupposto di una vita sessuale condivisa", non rientra nelle ipotesi per cui si può chiedere l'annullamento di un matrimonio, ma può avere, invece, "piena rilevanza nella constatazione della insostenibilità del vincolo coniugale e nel giustificare non solo la richiesta del suo scioglimento, ma anche della addebitabilità della separazione", così come può avere rilievo "nell’accertamento della responsabilità penale e civile del coniuge - conclude la Suprema Corte - che si è reso responsabile di un comportamento lesivo della dignità, della integrità fisica e della libertà di autodeterminazione del proprio partner". fonte: liberoquotidiano.it ![]() Cornuta e mazziata. Lui abbandona il tetto coniugale per andare con l’amante dopo che la moglie stava facendo un vero e proprio “sciopero del sesso”. Lei, la moglie, lo porta in tribunale e si vede negare l’addebito della separazione dal marito da cui aveva chiesto la separazione. Ebbene sì, a quanto pare per la Corte di Cassazione se lei non vuole fare sesso, lui può andarsene di casa con l’amante. D'altronde, recita il diritto di famiglia, se l’interruzione della convivenza deriva da giusta causa, vale a dire tutte le volte in cui la coabitazione sia diventata intollerabile, essa non costituisce violazione dei doveri coniugali. Per la Cassazione lo sciopero del sesso era una giusta causa. Pubblicità SPYPROJECT, sistemi intercettazione: Software per cellulari spia, microregistratori audio, microspie, telecamere nascoste. La situazione – La vicenda accade a Pescara, dove un uomo aveva chiesto la separazione dalla moglie con la quale dal 2000, anno in cui era nato il figlio, non aveva più avuto rapporti sessuali. L’uomo, insoddisfatto, ha lasciato la dimora andando a convivere con una nuova partner. La moglie lo gli fa causa dopo una prima sentenza, a lei sfavorevole, ricorre alla Corte d'appello dell'Aquila, il 21 febbraio 2012. La corte, dopo aver ascoltato le dichiarazioni dell'uomo che aveva spiegato di "essere andato via di casa perché la situazione familiare non era più sopportabile e che dalla nascita del figlio non vi erano stati più rapporti sessuali tra i coniugi", rifiuta l’addebito della separazione al marito. Pubblicità SPYPROJECT, sistemi intercettazione: Software per cellulari spia, microregistratori audio, microspie, telecamere nascoste. La Cassazione – La donna non si dà per vinta e ricorre all’ultima istanza: la Corte di Cassazione. Ma dopo le dichiarazioni del marito, la Cassazione respinge la richiesta di addebitare la colpa della separazione al marito, sia il risarcimento alla donna. “Non sono stati introdotti – afferma la Cassazione - elementi di prova che possano escludere la preesistenza di una situazione di esaurimento della comunità morale e affettiva fra i coniugi cui attribuire la intollerabilità della prosecuzione della convivenza”. Una circostanza, quella dello sciopero del sesso da parte della moglie, che come attesta l'ordinanza 2539 della Sesta sezione civile, era stata confermata anche dalla sorella del marito e mai smentita dalla diretta interessata. fonte: liberoquotidiano.it |
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Autore BlogRossana Scarantino Archivio per Mese
Ottobre 2019
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